(massima n. 1)
Nel rapporto di pubblico impiego il principio di corrispondenza della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro prestato di cui all'art. 36 della Cost. deve essere posto in correlazione con altri principi (tratti dagli artt. 97 e 98 Cost.) di pari rilevanza costituzionale per cui, anche laddove trovi applicazione l'art. 29 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, che accorda nel settore sanitario effetti giuridici ed economici allo svolgimento di mansioni superiori, l'attuazione di tale precetto trova limitazioni e temperamenti. È richiesta, in particolare, la presenza di altre due condizioni (oltre quella di una specifica previsione normativa): - che l'interessato abbia coperto un posto vacante di livello immediatamente superiore a quello assegnato in base ai provvedimenti di nomina o di inquadramento; - che il soggetto sia stato incaricato di ricoprire uno specifico posto sulla base di una determinazione formale illegittimamente assunta ma non illecita, avuto riguardo alla causa dell'atto.