(massima n. 1)
In tema di impiego pubblico contrattualizzato, l'espletamento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario č riconducibile all'ipotesi, regolata dall'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (e giā prevista dall'art. 56 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 25 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387), relativa al conferimento illegittimo di mansioni superiori, con conseguente diritto del prestatore al corrispondente trattamento economico, senza che assumano rilievo le specifiche caratteristiche delle posizioni organizzative di livello dirigenziale o la diversitā di "carriera" tra le funzioni direttive e la dirigenza, dovendosi assicurare al lavoratore una retribuzione proporzionata al lavoro prestato ex art. 36 Cost.