(massima n. 1)
Lo svolgimento di fatto di mansioni pił elevate rispetto a quelle della qualifica di appartenenza da parte dei dipendenti della Regione Calabria non ha effetto ai fini dell'inquadramento nella superiore qualifica, dovendosi ritenere abrogate le disposizioni legislative regionali (art. 72 della legge regionale n. 9 del 1975 e art. 1 della legge reg. n. 14 del 1991) che consentono il consolidamento delle mansioni pił elevate, ai sensi degli artt. 9, primo comma, e 10, primo comma, della legge n. 62 del 1953, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 29 del 1993 (successivamente confluito nell'art. 1 del D.Lgs. n. 165 del 2001) e dell'art. 56 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 25 del D.Lgs. n. 80 del 1998 (poi confluito nell'art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001), che hanno elevato a principio fondamentale ai sensi dell'art. 117 Cost. il divieto di avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore in conseguenza dello svolgimento di mansioni superiori.