(massima n. 1)
In materia di pubblico impiego, a capo della segreteria delle Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra ed invaliditā civile č preposto, ai sensi del D.M. del Ministero del Tesoro del 12 maggio 1987, come modificato dal D.M. 5 maggio del 1990, un funzionario "con qualifica non superiore alla VIII''. Ne consegue che al funzionario di VII qualifica preposto a tale Commissione non puō essere attribuita, in via giudiziaria, una qualifica superiore, trattandosi di riconoscimento comunque precluso dall'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001 per i rapporti di lavoro alle dipendenze dello Stato.