(massima n. 2)
Ai fini della retribuibilità delle mansioni superiori svolte dal personale del comparto della sanità, è necessario che l'atto di conferimento delle mansioni superiori provenga dall'organo competente ad emanare i provvedimenti in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale, risultando insufficienti eventuali ordini di servizio di un superiore gerarchico; e che debba essere "previo", mentre non hanno effetto eventuali riconoscimenti "a posteriori", trattandosi di meri atti ricognitivi di una situazione fattuale che non rivestono la natura provvedimentale idonea ad introdurre ex ante la diversa posizione di status, con ogni effetto sugli obblighi di conforme prestazione a carico del dipendente e di controllo da parte dell'Amministrazìone del corretto adempimento.