(massima n. 1)
In tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che sancisce il diritto alla adibizione alle mansioni per le quali il dipendente č stato assunto o ad altre equivalenti, ha recepito - attese le perduranti peculiaritā relative alla natura pubblica del datore di lavoro, tuttora condizionato, nell'organizzazione del lavoro, da vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse e di compatibilitā finanziaria delle risorse - un concetto di equivalenza "formale", ancorato alle previsioni della contrattazione collettiva (indipendentemente dalla professionalitā acquisita) e non sindacabile dal giudice, con la conseguenza che condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti č la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalitā acquisita.