(massima n. 1)
In tema di lavoro pubblico negli enti locali, il conferimento di una posizione organizzativa non comporta l'inquadramento in una nuova categoria contrattuale ma unicamente l'attribuzione di una posizione di responsabilitą, con correlato beneficio economico. Ne consegue che la revoca di tale posizione non costituisce demansionamento e non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2103 cod. civ. e dell'art. 52, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, trovando applicazione il principio di turnazione degli incarichi, in forza del quale alla scadenza il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza, con il relativo trattamento economico. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto legittimo l'atto di revoca dell'incarico di responsabile dell'area contabile di un comune, conferito a seguito dell'accorpamento di diverse aree di servizio).