(massima n. 1)
L'aspettativa non retribuita prevista dall'art. 31, L. 20.5.1970 n. 300, non rientra nella disciplina dettata dal combinato disposto degli artt. 47-bis e 54, D.Lgs. n. 29/1993 (ora artt. 43 e 50 D.Lgs. n. 165/2001) e pertanto essa spetta anche ai dirigenti dei sindacati non forniti dei requisiti di rappresentativitą minimi richiesti per la partecipazione alla contrattazione collettiva nazionale.