(massima n. 1)
I rappresentanti sindacali appartenenti ai sindacati di dipendenti degli enti pubblici non economici sprovvisti della rappresentativitą necessaria per partecipare alla contrattazione nazionale godono anch'essi dei benefici previsti dall'art. 31 L. n. 300/1970, secondo cui i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali possono essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato, in quanto le norme dello statuto dei lavoratori, non escluse quelle sulle garanzie e prerogative sindacali, sono di generale applicazione anche nel rapporto di pubblico impiego.