(massima n. 1)
La garanzia posta dall'art. 22 st. lav. riguarda i lavoratori che, a prescindere dalla qualificazione meramente nominalistica della loro posizione nell'organismo sindacale, svolgano, per le specifiche funzioni da essi espletate, un'attivitą tale da poterli far considerare responsabili della conduzione della rappresentanza sindacale.