(massima n. 1)
Nelle controversie previdenziali, non può essere dichiarata la inammissibilità della domanda per mancata indicazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, atteso che l'art. 152 disp. att. c.p.c., per la parte che prevedeva a pena di inammissibilità la necessaria specificazione del relativo importo nell'atto introduttivo, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte cost. del 20 novembre 2017 n. 241.