(massima n. 1)
In tema di lavori socialmente utili, la P.A., mentre agisce nell'esercizio della propria discrezionalità e con poteri autoritativi in ordine alla scelta del progetto ed all'individuazione delle professionalità occorrenti, è viceversa vincolata ai criteri predeterminati dalla legge ovvero, mediante procedure selettive non concorsuali, dagli organi deputati (nella specie, una commissione costituita presso la Sezione circoscrizionale del lavoro) a fissare parametri previsti per il collocamento presso le P.A. ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001, sicché la posizione del privato che contesti la violazione di tali criteri obbiettivi e predeterminati (come, nella specie, la mancata attribuzione della detrazione per figli a carico) è di diritto soggettivo e la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, senza trascurare che per l'assunzione opera anche l'art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001, che devolve al giudice ordinario le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, nelle quali rientrano le assunzioni operate con le modalità previste dall'art. 35 cit.