(massima n. 1)
In tema di lavori socialmente utili la P.A., mentre agisce nell'esercizio della propria discrezionalitā e con poteri autoritativi in ordine alla scelta del progetto ed all'individuazione delle professionalitā occorrenti, č viceversa vincolata ai criteri predeterminati dalla legge nella scelta dei singoli lavoratori, anche quando deve eccezionalmente procedere alla assunzione (ai sensi dell'art. 78, comma 6, della legge n. 388 del 2000) o alla stabilizzazione degli stessi, dovendo applicare le graduatorie delle liste di collocamento. Conseguentemente, la posizione del privato che contesti la violazione di tali criteri č di diritto soggettivo e la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, senza trascurare che per l'assunzione opera anche l'art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001, che devolve al giudice ordinario le controversie concernenti l'"assunzione al lavoro", nelle quali rientrano le assunzioni tramite le liste di collocamento (art. 35 dello stesso D.Lgs.).