(massima n. 1)
L'art. 32, co. 5, della legge n. 183 del 2010 (c.d. collegato lavoro) č applicabile retroattivamente a fattispecie maturate prima della sua entrata in vigore (ai sensi del co. 7 della medesima disposizione) solo in quanto la nuova disciplina sia pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso ed attenga alle questioni censurate con l'impugnazione, che deve aver avuto riguardo pertanto alle conseguenze patrimoniali dell'accertata nullitā del termine.