(massima n. 1)
In tema di assunzioni temporanee alle dipendenze di pubbliche amministrazioni con inserimento nell'organizzazione pubblicistica, anche per i rapporti di lavoro di diritto privato da esse instaurati trovano applicazione le discipline specifiche che escludono la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, (come č stato di recente ribadito in sede di disciplina generale dall'art. 36 del D.Lgs n. 165 del 2001), senza che trovi applicazione la legge n. 230 del 1962, atteso che l'art. 97 della Costituzione, che pone la regola dell'accesso al lavoro nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso, ha riguardo non giā alla natura giuridica del rapporto ma a quella dei soggetti, salvo che una fonte normativa non disponga diversamente in casi eccezionali, con il limite della non manifesta irragionevolezza della discrezionalitā del legislatore.