(massima n. 1)
In tema di espropriazione presso terzi, l'assegnazione in pagamento del credito, ex art. 553 c.p.c., in quanto disposta "salvo esazione", non opera anche l'immediata estinzione del credito per cui si č proceduto in via esecutiva, essendo quest'ultima assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario, evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo dell'obbligazione del "debitor debitoris" nei confronti del soggetto esecutato e del debito di quest'ultimo verso il creditore assegnatario.