(massima n. 1)
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., dell'art. 7 L. 16 gennaio 2003 n. 3. La norma censurata, che introduce l'art. 34-bis nel D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, si ispira ai principi stabiliti dall'art. 34 del medesimo decreto legislativo, secondo cui il personale in esubero presso le P.A., sia statali che locali, deve poter essere ricollocato durante il periodo di mobilità presso altre amministrazioni e "le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto in apposito elenco", e, dando concreta attuazione a tali principi, descrive puntualmente il procedimento attraverso il quale deve realizzarsi la ricollocazione del personale in mobilità, con una disciplina puntuale, necessariamente di competenza dello Stato con efficacia vincolante per tutte le amministrazioni pubbliche, che, lungi dal costituire ingerenza nella competenza legislativa residuale delle regioni ovvero norma di dettaglio in materia di "tutela del lavoro", promuove, nel settore del pubblico impiego, condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro di cui all'art. 4 Cost. e rimuove ostacoli all'esercizio di tale diritto in qualunque parte del territorio nazionale, mentre la previsione della nullità di diritto quale sanzione per le assunzioni effettuate in violazione di quanto previsto dall'art. 34-bis, si giustifica in relazione agli interessi generali oggetto di tutela, a presidio dei quali ben può il legislatore prevedere la nullità degli atti posti in essere in spregio di norme imperative.