(massima n. 1)
L'art. 34 del D.Lgs n. 165 del 2001 enuncia esplicitamente il principio per cui il personale in esubero presso pubbliche amministrazioni, sia statali che locali, deve poter essere ricollocato durante il periodo di mobilitą presso altre amministrazioni sia per evitare la cessazione definitiva del rapporto di lavoro sia anche per realizzare, in termini globali, un contenimento della spesa per il personale; cosģ come enuncia esplicitamente il principio per cui le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilitą di ricollocare il personale in disponibilitą iscritto nell'apposito elenco.