(massima n. 1)
In tema di trasferimento del personale degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, nei ruoli del personale A.T.A. statale, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999, è consentita l'opzione per l'ente di appartenenza nel solo caso di personale con qualifiche e profili professionali che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale A.T.A. statale, cosicché, in caso di trasferimento, dovrebbero assegnati ad un diverso profilo professionale, restando escluso che questa situazione possa essere riscontrata nello svolgimento di fatto, alla dipendenze dell'ente locale e per conto delle istituzioni scolastiche statali, di mansioni non corrispondenti alla qualifica e profilo di inquadramento.