(massima n. 4)
Nel pubblico impiego premessa l'estraneità della modalità di assunzione per scorrimento della graduatoria di concorso già espletato rispetto alla fattispecie delineata dal comma 2-bis dell'art. 30 T.U. 30 marzo 2001 n. 165 - la quale prevede che le Amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità - da ciò non deriva un obbligo per la P.A. di utilizzare lo scorrimento, ma la presenza di una residua discrezionalità in capo a quest'ultima, che deve motivare, qualora utilizzi la mobilità volontaria invece di scorrere; pertanto, tra l'utilizzo dello scorrimento della graduatoria e quello della mobilità volontaria il Legislatore ha, quindi, dato preferenza al primo metodo, poiché a fronte dell'idoneità di entrambi di consentire il reperimento di personale professionalmente qualificato, la mobilità volontaria esige di una nuova procedura, che comporta un dispendio di tempo e di risorse, ma ciò non toglie che l'Amministrazione, adeguatamente motivando, possa comunque farvi ricorso, piuttosto che scorrere la graduatoria.