(massima n. 1)
L'attuale ordinamento giuridico, anche per motivi di contenimento della spesa pubblica, esprime un deciso favore per lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi, quale modalitā di reclutamento; rispetto a quest'ultima modalitā, č da ritenere recessiva la procedura di mobilitā ex art. 30 del T.U. pubblico impiego di cui al D.Lgs. n. 165/ 2001. Per questo il legislatore richiede che i posti resisi (fisiologicamente) vacanti in seguito all'espletamento di un concorso siano prioritariamente coperti attingendo dalla graduatoria concorsuale; per le stesse ragioni, l'unico limite allo scorrimento della graduatoria č che non si tratti di posti di nuova istituzione o trasformazione.