(massima n. 2)
L'art. 8, c. 24, I per. del D.L. 16/2012, nell'autorizzare le Agenzie fiscali ad effettuare i concorsi per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, «... fermi i limiti assunzionali a legislazione vigente, in relazione all'esigenza urgente e inderogabile di assicurare la funzionalità operativa delle proprie strutture, volta a garantire una efficace attuazione delle misure di contrasto all'evasione...», più che delineare un sistema derogatorio all'ordinamento generale ed in sé concluso, in realtà enfatizza, anche mercé l'indicazione d'un termine essenziale, la sola necessità di dotarsi di tal personale dirigente nel più breve tempo possibile al fine di realizzare il risultato previsto dalla legge. Sicché, tra i limiti assunzionali ai quali fa cenno la norma in parola, v'è pure l'art. 30, c. 2-bis del D.lgs. n. 165/2001, per il quale «...le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1...», il quale attua il generale principio, mai dismesso, ex art. 39, c. 3, III per. della L. 27 dicembre 1997 n. 449.