(massima n. 1)
È legittimo il provvedimento con il quale un Comune, ai fini della copertura di un posto di pubblico impiego (nella specie di agente della polizia municipale), nonostante l'esistenza di una graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace, ha stabilito di avviare apposita procedura di mobilità esterna. Infatti, la fondamentale esigenza di contenimento della spesa pubblica osta a che possa ritenersi superato il primato dell'art. 30, comma 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui: "Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza (...)".