(massima n. 1)
La regola per cui il passaggio da un datore di lavoro all'altro comporta l'inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, con l'applicazione del trattamento in atto presso il nuovo datore di lavoro (art. 2112 cod. civ.), è confermata, per i dipendenti pubblici, dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001 il quale, nel testo attuale (come modificato dall'art. 16, comma 1 della legge n. 246 del 2005, con efficacia interpretativa del testo precedente), riconduce il passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse alla fattispecie della "cessione del contratto" (art. 1406 cod. civ.) e stabilisce, altresì, la regola generale dell'applicazione del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto dell'amministrazione cessionaria (principio affermato dalla S.C. in controversia, promossa da dipendenti postali transitati all'Agenzia delle dogane, concernente la ricomprensione, nel trattamento economico dovuto dall'amministrazione di destinazione, della retribuzione individuale di anzianità, R.I.A., nell'ammontare raggiunto presso l'ente di provenienza, nonché il pagamento dell'intero importo dell'indennità di amministrazione, senza tenere conto dell'analoga indennità prevista per i dipendenti delle finanze).