(massima n. 1)
La mobilitā volontaria prevista dall'art. 33 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato da ultimo dall'art. 16 della legge 28 novembre 2005, n. 246, integra una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro, con il consenso di tutte le parti, e quindi una cessione del contratto, per cui č illegittima la pretesa di un nuovo patto di prova nell'Amministrazione di destinazione, ove il patto di prova sia stato giā superato nell'Amministrazione di provenienza.