(massima n. 2)
Cessazione della materia del contendere in ordine alla q.l.c. dell'art. 27, comma 6, lett. c), L. prov. Trento 27 dicembre 2011 n. 18, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 117, comma 2, lett. l), Cost. e 8 n. 1), dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige, nella parte in cui, inserendo il comma 4-bis nell'art. 56 L. prov. n. 16 del 2010, assoggetta la dirigenza del servizio sanitario provinciale al cd. Spoils System, stabilendo che la durata massima degli incarichi non può essere superiore a quella del direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Il citato comma 4-bis è stato abrogato dall'art. 12, comma 3, L. prov. n. 16 del 2013 e, secondo quanto attestato dalla Provincia resistente, non ha avuto applicazione prima della sua abrogazione (sent. n. 447 del 2006, 289 del 2008, 114, 325 del 2011, 32, 193, 300 del 2012, 187 del 2013, 68 del 2014; ord. n. 342 del 2009).