(massima n. 2)
Va dichiarata l'illegittimitą costituzionale, per violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 11, comma 2-bis, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 23 luglio 2010, n. 22, nella parte in cui dispone che «si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1» all'incarico di Comandante regionale dei vigili del fuoco. Quest'ultima norma, riferita agli incarichi dirigenziali fiduciari di Segretario generale, Capo di Gabinetto e Vice Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, dispone che essi siano conferiti, su proposta del Presidente della Regione, con deliberazione della Giunta regionale all'inizio della legislatura e ad ogni successiva vacanza di incarico. Aggiunge che «[t]ali incarichi sono revocabili in qualsiasi momento su richiesta del Presidente della Regione e sono, in ogni caso, correlati alla durata in carica di quest'ultimo. Gli incarichi continuano ad essere esercitati dai titolari fino al successivo conferimento».