(massima n. 1)
Nel caso di contestazione del mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero dell'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente di una P.A. (nella specie rivestente il ruolo di Comandante della Polizia Municipale), il potere di intimazione del licenziamento, da parte dell'ente datore di lavoro, per giusta causa č condizionato, costituendone un indefettibile presupposto, dall'emissione del parere obbligatorio e vincolante del Comitato dei Garanti, previsto dall'art. 21 D.Lgs. n. 29/1993, come sostituito dall'art. 14 D.Lgs. n. 80/1998 (successivamente recepito nell'art. 22 D.Lgs. n. 165/2001) in funzione di garanzia ed a tutela del lavoratore contro la discrezionalitā assoluta degli organi politici. Conseguentemente, mancando tale presupposto deve ritenersi che il provvedimento di licenziamento risulti (come nella fattispecie) adottato in carenza di potere, donde la sua nullitā e inefficacia con la correlata prosecuzione "de iure" del rapporto di lavoro dirigenziale e il derivante obbligo, in capo all'ente datore di lavoro, di corrispondere, sino all'effettiva reintegrazione del dipendente, le retribuzioni dovute sia in relazione al rapporto di impiego che in ordine all'incarico dirigenziale (queste ultime, ovviamente, sino all'originaria scadenza dell'incarico stesso).