(massima n. 1)
In materia di dirigenza pubblica, quando si procede all'irrogazione di una sanzione disciplinare non assume rilievo il parere del Comitato dei garanti, che, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, riguarda solo i casi di responsabilità dirigenziale e, comunque, non può mai operare in danno del lavoratore, esonerando il datore di lavoro dalle valutazioni di sua competenza.