(massima n. 1)
L'uso privato da parte del pubblico dipendente dell'apparecchio telefonico dell'ufficio non configura il reato di peculato allorquando la condotta abusiva si sia sostanziata nell'effettuazione di telefonate per un importo di tale modesta entitą da non aver arrecato alcuna lesione all'integritą patrimoniale della pubblica amministrazione.