(massima n. 1)
Nel delitto ex art. 314 c.p. č configurabile il concorso con il pubblico ufficiale dell'estraneo alla pubblica amministrazione, sia come istigatore o determinatore, sia come cooperatore nella esecuzione della condotta sia come soggetto che indirizza e rafforza la volontā criminosa dell'agente, purché i partecipi siano consapevoli della situazione di fatto in cui operano e contribuiscano consapevolmente, ciascuno per la sua parte, a realizzare lo stesso reato, anche se la condotta del partecipe č successiva a quella dell'intraneus.