(massima n. 1)
In materia di invaliditā pensionabile, l'accertamento contenuto nella sentenza di accoglimento della domanda di assegno di invaliditā si estende a tutti gli elementi che concorrono ad integrare per legge la fattispecie costitutiva del diritto all'assegno e, quindi, non solo al requisito sanitario, ma anche al requisito contributivo e assicurativo per l'accesso alla stessa prestazione. Ne consegue che l'impugnazione, ove investa la sussistenza di uno solo dei due requisiti, non preclude la formazione del giudicato, quantomeno implicito.