(massima n. 1)
La controversia di natura previdenziale non č soggetta alla sospensione dei termini feriali anche se trattata dal giudice fallimentare con il relativo rito, posto che ai fini della sottrazione alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale costituisce causa di lavoro quella in cui, a prescindere dalle forme processuali, č controverso un credito di lavoro o previdenziale.