(massima n. 1)
In materia di Enti Locali in stato di dissesto finanziario, in applicazione dell'art. 85, quarto comma, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 (oggi art. 252 D.Lgs. 267/2000), deve ritenersi che i crediti derivanti da sentenze passate in giudicato emesse in epoca successiva alla dichiarazione di dissesto non entrino nella massa passiva della procedura di liquidazione straordinaria anche nell'ipotesi in cui il fatto genetico dell'obbligazione sia anteriore alla dichiarazione, ma seguano le ordinarie procedure di liquidazione dei debiti dell'Ente.