(massima n. 1)
La riduzione del termine per la proposizione del ricorso per la correzione degli errori materiali o per la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, disposta in sede di conversione del d.l. n. 168 del 2016 dalla l. n. 197 del 2016 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2016), si applica solamente ai provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore della legge di riforma (30 ottobre 2016), in applicazione del principio generale posto dall'art. 12 delle preleggi, non potendosi ravvisare una specifica disciplina transitoria nell'art. 1 bis, comma 2, del citato d.l. n. 168 del 2016 il quale, disponendo che le novitā legislative si applichino ai ricorsi "per i quali non č stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio", intende riferirsi alle sole norme dettate per la trattazione dei ricorsi e non anche al termine per il deposito degli stessi.