(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione, l'errore materiale che riguardi esclusivamente la portata motivazionale della sentenza impugnata č errore afferente al processo e va verificato mediante il raffronto tra la sentenza che si assume contenerlo e gli atti di causa che lo attestino, i quali sono suscettibili di esame diretto da parte del giudice di legittimitā. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto, in relazione ad un giudizio per l'accertamento dell'esposizione all'amianto, affetta da un mero errore materiale la motivazione della sentenza impugnata nella quale si era fatto riferimento ad una domanda amministrativa inoltrata dall'interessato all'INPS e non, come invece emerso dagli atti di causa, all'INAIL).