(massima n. 1)
Con la sospensione delle procedure esecutive per le finalitā segnate dall'art. 243-quater D.Lgs. 267/2000, l'operato dell'amministrazione comunale risulta sottratto al sindacato del Giudice dell'ottemperanza e del commissario "ad acta" suo ausiliario. Diversamente opinando, tanto l'attivitā di quest'ultimo ausiliario, quanto i poteri di sindacato del giudice finirebbero per determinare una sorta di "tutela impropria", al di fuori di ogni previsione normativa, dell'attivitā di predisposizione degli impegni funzionali alla richiesta di ammissione alla procedura di risanamento, che, comunque, compete all'iniziativa ed alla responsabilitā proprie dell'ente locale, in ragione della posizione che gli č riconosciuta dal Titolo V della Costituzione, e la speciale disciplina di risanamento finanziario tende a ribadire, e non certo ad annullare e la stessa predisposizione del 'piano di riequilibrio' finirebbe per essere ostacolata, distorta e persino impedita, dalla interferenza non tanto di 'uno' quanto dalla concorrenza di una possibile 'pluralitā' di commissari "ad acta" (e di giudici dell'ottemperanza), ciascuno dei quali volto ad affermare, a discapito degli altri concorrenti, le proprie ragioni di prioritā del titolo di debito rappresentato, in palese contraddizione con la sospensione delle procedure esecutive, che proprio nelle finalitā di ordine (politico) amministrativo sopra evidenziate trova la propria ragion d'essere.