(massima n. 1)
In tema di clausola risolutiva espressa, la dichiarazione del creditore della prestazione inadempiuta di avvalersi della risoluzione di diritto (art. 1456, secondo comma, c.c.) non deve essere necessariamente contenuta in un atto stragiudiziale precedente alla lite, ma può manifestarsi, per la prima volta, pure nel corso del giudizio, o nell'atto introduttivo di quest'ultimo, anche se nullo.