(massima n. 2)
In tema di Enti dissestati la procedura di cui all'art. 243-bis comma 5 T.U. 18 agosto 2000 n. 267 con la quale il Comune adotta il piano di riequilibrio finanziario pluriennale non presuppone (argomentando dal comma 1) un "percorso-tipo" ad essa prodromico fondato su un passaggio "pattizio"(art. 194 comma 2 stesso T.U.) ovvero su una articolazione per gradi, in cui all'adozione di una serie di provvedimenti (ai sensi dell'art. 193) possa seguire l'iniziativa di cui al predetto art. 243-bis, ove le prime misure si siano dimostrate insufficienti.