(massima n. 1)
L'art. 236 D.Lgs. n. 267 del 2000 ("Incompatibilitā ed ineleggibilitā dei revisori") stabilisce, al comma 1, che "Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilitā di cui al comma 1 dell'art. 2399 c.c., intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.". L'art. 2399, comma 1, prevede, alla lett. c) il caso di "coloro che sono legati alla societā o alle societā da questa controllate o alle societā che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.". L'incompatibilitā č prevista con riferimento a situazioni in atto ("sono legati") e non a rapporti ormai esauriti.