(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 235, T.U. 18 agosto 2000, n. 267, l'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera ed è rieleggibile per una sola volta, con la conseguenza che lo svolgimento dell'incarico di revisore dei conti presso un ente locale non può essere svolto per una terza volta, indipendentemente dal fatto che gli incarichi stessi siano o meno consecutivi.