(massima n. 1)
Con riferimento al procedimento riguardante la salvaguardia degli equilibri del bilancio, le autorità statali hanno l'obbligo di procedere allo scioglimento del Consiglio comunale quando risultino i presupposti oggettivi, previsti dall'art. 193 del testo unico sugli enti locali. Salva l'ipotesi in cui sia assolutamente impossibile l'esercizio delle funzioni pubbliche da parte del Consiglio comunale a seguito di una calamità naturale, il decorso del termine previsto dal testo unico impone alle amministrazioni statali l'esercizio del potere di scioglimento, senza che abbiano rilievo le circostanze successive (tanto meno quelle concernenti le controversie elettorali sulla composizione del Consiglio comunale e il loro esito finale, che può dipendere anche in fase d'appello da circostanze eterogenee, come ad esempio la rinuncia del ricorrente vittorioso in primo grado).