(massima n. 2)
L'art. 4 del D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342, confluito nell'art. 191 del T.U.E.L., ha introdotto il principio della validità del rapporto obbligatorio direttamente con l'Amministrazione, a condizione che la prestazione o il bene fornito siano riconoscibili come dei debiti fuori bilancio (art. 194) e, quindi, che siano passibili di dichiarazione di utilità da parte dell'ente, con conseguente previsione di spesa, anche fuori bilancio, nel caso in cui il relativo impegno non sia stato ancora previsto. Il riconoscimento del debito fuori bilancio costituisce, pertanto, atto dovuto - come si desume dall'art. 194 del T.U.E.L. - e l'Amministrazione non può sottrarsi attraverso una semplice e immotivata comunicazione di un qualunque ufficio, essendo invece necessario un procedimento ad hoc.