(massima n. 1)
Pur a fronte di illegittimitą della procedura di spesa, adottata per il finanziamento delle attivitą filantropiche, non in linea con le previsioni degli artt. 186 e 187 D.Lgs. n. 267 del 2000 laddove prevedono le spese ammissibili con imputazione all'avanzo di amministrazione, la sostanziale modestia delle somme spese, il perdurare nel tempo del fenomeno, l'oggettiva necessitą di portare a termine iniziative, anche congiunte con altri enti, gią intraprese, escludono che la condotta degli amministratori che hanno operato le scelte sia ascrivibile a colpa grave.