(massima n. 1)
Costituisce obbligo degli enti locali, ai sensi degli artt. 181, comma 3, e 152, comma 4, lettera b), del T.U.E.L., fissare la frequenza con cui gli agenti contabili che riscuotono somme per conto dell'Amministrazione stessa debbono provvedere a versarle in tesoreria, non essendo, in alcun caso, consentito all'agente contabile determinare autonomamente le modalitą e le tempistiche di versamento, anche in ragione del disposto dell'art. 227 del Regolamento di contabilitą generale dello Stato, a norma del quale "coloro che riscuotono somme per conto dello Stato, quando esista tesoreria nel luogo di loro residenza, debbono fare in essa giornalmente il versamento delle somme riscosse, salvo che sia altrimenti disposto da speciali regolamenti".