(massima n. 1)
È illegittima una delibera di variazione del bilancio che prevede lo stanziamento per la costituzione dell'ufficio di collaborazione del sindaco, senza il previo esame nelle competenti commissioni consiliari (in assenza del requisito di urgenza ex art. 42, comma 4, T.U.E.L., con riguardo allo stanziamento di somme per la costituzione della struttura di supporto del sindaco) e senza la messa a disposizione tutti gli atti ad essa relativi (in violazione dell'art. 177 T.U.E.L., il quale demanda ai responsabili dei servizi di richiedere all'organo esecutivo le modifiche delle dotazioni finanziarie relative ai programmi di spesa di loro rispettiva competenza, con conseguente vanificazione delle finalità di controllo sul rispetto degli indirizzi politico-amministrativi tipiche del rapporto giunta-consiglio, su cui si impernia l'assetto istituzionale dell'ente locale, atteso che il potere di adozione delle modifiche di bilancio spettante al secondo deve essere esercitato con pienezza di cognizione, e quindi previa messa a disposizione delle richieste di modifica ex art. 177 citato).