(massima n. 1)
L'accertamento della responsabilitą per danno erariale operato nei confronti del funzionario addetto al servizio finanziario del comune - il quale ha consentito l'inserimento, in taluni capitoli dei bilanci di previsione approvati dal comune di appartenenza, di appostazioni previsionali di entrate sovrastimate o non giustificate da realistici presupposti della loro riscossione, nonché iscritto spese di importo equivalente che l'ente non ha potuto sopportare, con conseguente anticipazione di tesoreria per la parte corrispondente - non integra una violazione dei limiti esterni della giurisdizione della Corte dei Conti, non implicando un sindacato nel merito delle scelte discrezionali del funzionario, ma unicamente un controllo sulla legittimitą del suo operato in relazione ai compiti a lui specificamente attribuiti dall'art. 153, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.