(massima n. 1)
Il procedimento giurisdizionale per la dichiarazione di incandidabilitā degli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento dei consigli comunali o provinciali per infiltrazioni di tipo mafioso, pur essendo destinato a svolgersi con il rito camerale ex artt. 737 e ss. cod. proc. civ., ha una forma speciale di instaurazione, che richiede la proposta del Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 143, comma 11, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Qualora, nell'ambito del procedimento instaurato a seguito di tale proposta, il P.M. presenti autonomo ricorso per la dichiarazione di incandidabilitā, non si realizza alcuna nullitā, esso avendo natura e funzione di sollecitazione della trattazione dell'atto ministeriale di impulso.