(massima n. 2)
È manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 143, comma 11, del T.U.E.L. appr. con D.P.R. n. 267/2000 per la estensione della incandidabilità ivi prevista anche alle elezioni regionali che invece potrebbe essere disposta ex art. 122 Cost. soltanto dalla Regione. Infatti, la misura dell'incandidabilità temporanea prevista dalla norma è pur essa diretta "ad assicurare la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, la tutela della libera determinazione degli organi elettivi, il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche allo scopo di fronteggiare una situazione di grave emergenza nazionale coinvolgente gli interessi dell'intera collettività" perciò connessi a valori costituzionali di primario rilievo; da ciò consegue secondo la costante e consolidata giurisprudenza, che devono ritenersi sussistenti quei requisiti che legittimano l'intervento legislativo dello Stato anche quando questo venga ad incidere su materie in linea di principio di competenza regionale o provinciale.