(massima n. 3)
L'applicazione dell'istituto di cui all'art. 143, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ricorre nelle ipotesi in cui l'andamento generale della vita amministrativa di un ente locale subisce influenze da un ipotizzato condizionamento mafioso, potendo di conseguenza l'indagine riguardare, oltre che scelte strettamente di governo - soprattutto quelle in materia di programmazione e pianificazione - anche specifiche attività di gestione, le quali sostanzialmente finiscono per essere quelle di maggior interesse per le consorterie criminali, in considerazione della maggiore e più repentina disponibilità che viene offerta di risorse pubbliche, (nella specie il giudice ha ritenuto legittimo il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale assunto in presenza di numerosi elementi quali: due liste avversarie, proprio l'ultimo giorno utile per la presentazione, si siano ritirate dalla competizione; numerosi sottoscrittori della lista, poi risultata vincitrice, risultano avere precedenti penali, parentele, e frequentazioni con esponenti dei clan; il fratello del Sindaco ha una condanna all'ergastolo per omicidio e irreperibile da 18 anni; immediatamente dopo l'elezione a Sindaco, con procedura rapidissima, è sia avviata la realizzazione del porto turistico in prossimità dei terreni di un parente prossimo del Sindaco stesso).